Abbandono di veicoli fuori uso a cura del Dott. Ing. Ambientale Mozzillo Antonio

 

Abbandono di veicoli fuori uso

“Norme e giurisprudenza ambientale”

 

a cura del Dott. Ing. Ambientale Mozzillo Antonio

 

 

 

I veicoli abbandonati non possono classificarsi incondizionatamente come rifiuti.

 

Essi non assumono la veste di rifiuto per il solo fatto il cui stato di abbandono deve ancora essere accertato, cosi come la qualifica di rifiuto che veste i veicoli fuori uso pericolosi di cui (CER 16 01 04*), o di veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06).

 

Attraverso la sentenza n. 45974 del 12 dicembre 2011, la 3’ Sezione penale ha confermato la consolidata giurisprudenza in materia di abbandono dei veicoli e la consequenziale configurabilità del reato di “abbandono di rifiuti pericolosi”, per avvenuta qualificazione di “veicolo fuori uso”  ex art. 3, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 209/2003  (e quindi “rifiuto” ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi ” .

 

Distinguiamo innanzitutto due aree normative:

 

  1. la disciplina in materia ambientale e penale
  2. la disciplina del codice civile.

 

           

 

In riferimento all’evidente stato di abbandono di un veicolo occorre precisare che non tutti i veicoli fuori uso rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003.

 

 

Esso, infatti, si applica solo ai veicoli fuori uso appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.

 

I veicoli M1 sono così definiti dall’art. 47, comma 2, lett. b) del D. Lgs 285/1992 (Nuovo codice della strada):

 

I veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente.

Per il D.Lgs 209/03 un veicolo è classificato fuori uso:

  • con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato (art. 3, co. 2, lett. a);
  • nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati (art. 3, co. 2, lett. b);
  • a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria (art. 3, co. 2, lett. c);
  • in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono (art. 3, co. 2, lett. d).

 

Il comma 14 dell’art. 5 del D.Lgs. 209/03 prevede che i veicoli a motore rinvenuti da organi pubbli- ci o non reclamati dai proprietary sono conferiti nei centri di raccolta con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (stabilite con il decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460).

 

 

L’abbandono di uno di questi veicoli, si dovrà adottare la procedura di cui al D.P.R. 460/99 e notificare un verbale di violazione per l’inottemperanza dell’art. 5 comma 1 del D.lgs 209/03: “Pro- prietario di un veicolo classificabile fuori uso ai sensi del D.lgs 209/03 che non lo consegna ad un centro di raccolta”.

 

D.Lgs. 152/2006

 

La disciplina comunitaria in materia di recupero e riciclaggio di materiali proveniente da veicoli fuori uso, attuata in Italia con il D.Lgs. 209/2003 appena citato, non contemplava tutti i tipi di vei- coli, per cui si è reso necessario includere nel Testo Unico ambientale l’art. 231, riprendendo peral- tro il decreto Ronchi; questo articolo trova applicazione in tutte quelle ipotesi non contemplate dal D.Lgs. 209/2003.

 

Rientrano dunque nella disciplina del D.Lgs. 152/2006, in quanto fuori dal campo di applicazione del decreto 209/2003:

  • veicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente;
  • veicoli per il trasporto merci di massa superiore a 3,5 t;
  • rimorchi;
  • tricicli di categoria L5;
  • macchine agricole.

 

Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si deve fare riferimento agli articoli 262 e 263 del D.Lgs. 152/06 i quali individuano la Provincia quale ente competente al ricorso ed all’introito della sanzione.

Per l’abbandono di questi veicoli, oltre ad adottare la prevista procedura di cui al D.P.R. 460/99, si dovrà notificare un verbale di violazione infrazione per l’inottemperanza dell’art. 231, comma 1, del D.lgs 152/06: “Proprietario di un veicolo classificabile fuori uso ai sensi del D.lgs 152/06 che non  lo consegna ad un centro di raccolta”.

 

SANZIONI PER L’ABBANDONO

 

Quali sono le sanzioni per il caso di abbandono di veicoli fuori uso ?

 

Le sanzioni per l’abbandono di veicoli fuori uso sono determinate dall’applicazione di due distinte normative:

 

a)      Il D. Lgs. n. 209/2003, per i veicoli rientranti nella categoria M1 e N1, oltre che per i tricicli;

 

b)      Il D. Lgs. n. 152/2006 per tutti gli altri veicoli non contemplati dal decreto di cui sopra.

 

Per i veicoli classificati dall’articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) M1 e N1, oltre che per i tricicli a motore, con l’esclusione della categoria L5, si fa riferimento per l’applicazione delle sanzioni all’articolo 13, comma 2, del D. Lgs n. 209/2003:

 

Il detentore del veicolo che abbandona o che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato o ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro (p.m.r. euro 1666,67).

 

 

A differenza, però, di quella di cui al D. Lgs. n. 209/2003, che prevede solo sanzioni amministrative pecuniarie, nella disciplina sanzionatoria di cui al D. Lgs. n. 152/2006, l’abbandono dei veicoli fuori uso è sanzionato anche penalmente quando la condotta illecita è posta in essere dai titolari di imprese e dai responsabili di enti.

 

L’articolo 256, comma 2, punisce l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti posto in essere dai suddetti soggetti:

 

a)      con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

 

b)      con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

 

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le suddette violazioni sono devoluti, ai sensi dell’art. 263 del D. Lgs. n. 152/2006 (al quale ancora l’art. 13, comma 8, del D. Lgs. n. 209/2003 rinvia) alle Province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

 

Le sanzioni per la gestione illecita dei veicoli fuori uso

 

L’attività di raccolta e deposito di veicoli fuori uso in assenza della prescritta autorizzazione (ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 nel caso di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ovvero ex artt. 212 e 216nel caso delle procedure semplificate), configura il reato di cui all’art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, sanzionato con:

 

  1. la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06);
  2. la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di veicoli fuori uso (CER 16 01 04*).

 

La fase propedeutica all’emanazione dell’ordinanza, spetta alla polizia giudiziaria ed è indispensabile al fine di dimostrare la responsabilità di colui che effettivamente ha abbandonati i rifiuti o, in alternativa, dimostrare il dolo (espressa volontà o assenso agevolato del proprietario, concorso nel reato) o la colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) o colpa omis- siva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l’illecito, da parte del proprietario.