Albo Nazionale Gestori Ambientali: procedimenti disciplinari e sistema sanzionatorio D.M. 120/14 - Ing. Civile ed Ambientale Ant

Il sistema sanzionatorio dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è regolamentato dall’articolo 21 del Dm. n.120/2014, lo stesso cosi recita:
“Art. 21. Procedimento disciplinare
1. Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed e), sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.
2. Nelle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c) e f), si procede direttamente alla cancellazione.
3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed alla provincia territorialmente competente e alla camera di commercio”
I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e comunicati all’interessato, affinché lo stesso possa poi esercitare la facoltà concessa dall’articolo 23 del Dm. n.120/2014:
“Art. 23. Ricorsi al Comitato nazionale
1. Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, nonché delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.
2. Il Comitato nazionale ha facoltà, nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato”
ovvero presentare ricorso al Comitato nazionale avverso la deliberazione della Sezione che ha adottato la sanzione disciplinare, ai sensi e agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. In alternativa il soggetto interessato può presentare ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Tribunale amministrativo regionale competente. Analizzando le sanzioni disciplinari, esse sono di due tipi ovvero la sospensione disciplinata dall’articolo 19 del Dm. n.120/2014, e la cancellazione disciplinata dall’articolo 20 del medesimo decreto; in particolare la sanzione della sospensione, viene adottata quando si verifichino una delle seguenti ipotesi: – l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione; – l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione di cui all’art.18, comma 1 che sancisce l’obbligo per le imprese iscritte di comunicare alla Sezione competente ogni atto o fatto che comporti una modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi; – il mancato rispetto della normativa in materia di lavoro e di protezione sociale.
La durata della sospensione non può superare i centoventi giorni e con il provvedimento di sospensione la Sezione regionale stabilisce anche un termine entro il quale l’impresa o l’ente può adeguarsi. Anche per quanto riguarda l’altra fattispecie sanzionatoria cioè la cancellazione dall’Albo si osserva quanto segue: – vengano cancellate dal registro delle imprese; – siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all’art.19, comma 1, lettera a); se ne sono aggiunte due ovvero quelle previste dall’articolo 20, comma 1, lettera e) ed f) , del Dm 3 giugno 2014,n.120 e più precisamente: – si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all’art.15, commi 2,3,4,5 e 6; Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare e quindi alla quale non si applicano le procedure garantiste e di tutela proprie del procedimento disciplinare sopra descritto, sono previste dal combinato disposto degli articoli 24, comma 7 e 20 comma1, lettera f), del DM. N.120/2014 ovvero l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta per l’impresa iscritta la sospensione d’ufficio dall’Albo e se tale situazione permane per più di dodici mesi dalla data di adozione della sospensione, la Sezione provvede alla cancellazione dell’impresa iscritta. La comparazione tra le disposizioni vigenti ed il precedente regime normativo rendono evidente come sia venuta meno la facoltà delle Sezioni regionali di sospendere l’efficacia dell’iscrizione qualora a carico del titolare o legale rappresentante e del responsabile tecnico si verificassero la pendenza, anche in fase di indagine preliminare, di un procedimento per uno dei reati ostativi all’iscrizione.
L’art. 12 del Dm. 120/14 regola mansioni e responsabilità ambientali a carico del responsabile tecnico, descrivendo quanto segue:
“Art. 12. Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico
1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.
3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.
4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
c) idoneità di cui all’articolo 13.
5. L’esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d’iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.
6. L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa.
Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l’assunzione degli incarichi”
Dall’analisi del comma 1 e 2 dell’art. 12 non vi è chiarezza sulle responsabilità a carico dell’RT.
In effetti il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile della corretta gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente (responsabilità diretta) e della vigilanza sulla corretta applicazione della stessa (responsabilità di controllo). In attesa di pronunce giurisprudenziali, c'è da chiedersi se in presenza di una norma che attribuisce specifiche responsabilità a tale soggetto si possa configurare un'imputabilità, per responsabilità concorrente con il legale rappresentante, anche in difetto di alcuni dei requisiti che, per giurisprudenza consolidata, rendono efficace la cosiddetta "delega di funzioni". Penso, per esempio, al caso di un trasporto con veicolo non ancora iscritto all'Albo oppure non autorizzato per una specifica tipologia di rifiuto, oppure in violazione delle prescrizioni tecniche. In questi casi (rispetto ai quali è ininfluente, per esempio, l'attribuzione di un potere di spesa) è ritenuta prevalente la responsabilità del RT, che è gravato specificamente di tali compiti, o quella generica del legale rappresentante?
Ad ogni modo, è bene fissare alcuni punti,: - Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva: il RT non può essere una figura nominata solo perchè previsto dalla legge, come spesso accade. Deve essere la persona che, nei fatti, si occupa della corretta organizzazione della gestione dei rifiuti. - Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera continuativa: il RT deve occuparsi essenzialmente di quanto previsto dal ruolo, affiancandovi, eventualmente, attività accessorie a seconda delle dimensioni e del livello di complessità dell'organizzazione aziendale. Questo requisito sembrerebbe di fatto quasi escludere, benchè tuttora consentito dalla norma, l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni. - il RT è responsabile delle attività di cui sopra: la norma dice che non si tratta di un addetto, un referente o un incaricato. Ha la responsabilità, cioè ne risponde in prima persona. - il RT ha la responsabilità di vigilare sulla corretta applicazione della stessa: il RT è gravato, addirittura, di una responsabilità in vigilando, il che conferma che la norma gli attribuisce in maniera diretta la responsabilità del ruolo, gravandolo anche di un onere di controllo sulle azioni altrui.
In definitiva si può tranquillamente affermare che il RT è responsabile alla pari del legale rappresentante dei compiti di cui al comma 1 e 2 dell’art.12.
Sarebbe comunque consigliabile agire con poteri di deleghe funzionali e operative affinchè si faccia chiarezza sul raggio di azione e sanzionatorio dei propri ruoli, ad esempio sottoscrivendo un contratto di natura privata tra le parti e disciplinando le responsabilità sia in campo civile, amministrativo e penale con l’autentificazione mezzo firma digitale e trasmissione mezzo pec dello stesso tra le parti.
Ing. Civile e Ambientale Mozzillo Antonio