AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 E SS.MM.II

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 E SS.MM.II

A.DUBBI DI APPLICABILITA’

B.RESPONSABILITA’ PROCEDURALI

C.MODIFICHE SOSTANZIALI O NON???

CON LA PRESENTE, CERCHEREMO DI DARE RISPOSTA AI TANTI CHE ANCORA OGGI TROVANO DIFFICOLTA’ AD INQUADRARE IL REGIME AUTORIZZATIVO DISCIPLINATO DAL DPR 59/2013 E SS.MM.II.

A.DUBBI DI APPLICABILITA’

L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RAPPRESENTA (O ALMENO DOVREBBE) IL PROVVEDIMENTO ABILITATIVO UNICO DI ESERCIZIO DI DIVERSI ASPETTI AUTORIZZATIVI IN MATERIA AMBIENTALE.

L’AUA NON TROVA APPLICABILITA’ NELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

  • PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA
  • PROGETTI RICADENTI NEL CAMPO AUTORIZZATIVO UNICO SECONDO L’ART. 208 E 209 DEL DLG. 152/06
  • INTERVENTI DI BONIFICA SECONDO L’ART. 242 DEL CODICE DELL’AMBIENTE
  • ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE INTEGRALE AMBIENTALE
  • ATTIVITA’ GIA AUTORIZZATE SECONDO L’ART. 208 E/O 209 SECONDO IL DLG. 152/06, DUNQUE INCOMPATIBILITA’ NEL PRESENTARE PER IL MEDESIMO IMPIANTO E LA MEDESIMA ATTIVITA’ DUE REGIMI AUTORIZZATIVI DIFFERENTI

AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3, L’AUA E’ FACOLTATIVA SE SI TRATTA DI ATTIVITA’ SOGGETTE SOLO E UNICAMENTE A COMUNICAZIONI TIPO:

  • COMUNICAZIONE UNIVOCA E ESCLUSIVA IN MATERIALE DI RIFIUTI SECONDO L’ART. 216, PROCEDURE SEMPLIFICATE
  • AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
  • SINGOLA AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA, E /O IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE.

SI PRECISA CHE LA CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI PIU’ COMUNICAZIONI E/O ADESIONI PRECEDENTEMENTE ELENCATE, COMPORTA L’OBBLIGATORIETA’ DI PRESENTAZIONE D’ISTANZA AI SENSI DEL DPR 59/2013.

B.RESPONSABILITA’ PROCEDURALI

 

L’INTERO ITER AUTORIZZATIVO E LA RELATIVA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E’ GUITATA DAL SUAP (SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE) DEL COMUNE DOVE INSISTE L’IMPIANTO DA AUTORIZZARE.

PROPRIO PER LA SUA PARTICOLARE PRASSI AUTORIZZATIVA, L’AUA DOVREBBE  “SNELLIRE” E ALLO STESSO TEMPO “ACCELLERARE” L’INTERA ISTANZA.

SPESSO PER INCOMPETENZA SETTORIALE DEI VARI ENTI E PER LA POCA CHIAREZZA DELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE SI FINISCE COL RENDERE ANCORA PIU’ COMPLICATA LA RISOLUZIONE DEL PROCEDIMENTO.

IL SUAP “DOVREBBERE” ACQUISIRE L’INTERA ISTANZA E TRASMETTERLA AI VARI ENTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO, I QUALI ENTRO UNA DECORRENZA FISSATA, ANALIZZATA LA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA, DOVREBBERO PRONUNCIARSI IN UN PARERE “ESPRESSO” O EVENTUALMENTE RICHIEDERE UN ULTERIORE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.

COME PIU’ VOLTE RECITATO IN PRECEDENZA, SIA I PARERI ESPRESSI, SIA L’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PASSA ATTRAVERSO IL SUAP, IL QUALE E’ L’UNICO INTERLOCUTORE E TRASMETTITORE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TRA L’AZIENDA E I VARI ENTI.

ACQUISITI I VARI PARERI IL SUAP CONVOCA LA CONFERENZA DI SERVIZI, DOVE OGNI ENTE PER RAPPRESENTANZA PARTECIPA ALLA CONFERENZA TENUTA CON L’AZIENDA E IL SUAP.

IL PROVVEDIMENTO FINALE VIENE EMANATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL SUAP, CHE RENDE EFFICACE E VALEVOLE AI FINI DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ I VARI PARERI ESPRESSI DEGLI ENTI.

 

C.MODIFICHE SOSTANZIALI O NON???

ALTRO QUESITO OGGETTO DI DISCUSSIONE E’ LA DEFINIZIONE DI MODIFICA SOSTANZIALE O NON DI UN ATTIVITA’ E DUNQUE DEL SUO TITOLO AUTORIZZATIVO.

ANCHE L’AUA DISCIPLINATA DAL DPR 59/2013 DISTINGUE LA SOSTANZIALITA’ DI UNA MODIFICA DA EFFETTUARSI. NELLA FATTISPECIE POSSIAMO DEFINIRE NON SOSTANZIALI MODIFICHE INDIVIDUATE COME SEGUE:

  • INSERMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN CODICE CER APPARTENTENTE AD UNA TIPOLOGIA DI RIFIUTI GIA’ AUTORIZZATA
  • INCREMENTO SIGNIFICATIVO DEI QUANTITATIVI GIA’ AUTORIZZATI NELL’ORDINE DEL 10%
  • RIDISTRIBUZIONE DI UN’AREA DI LAVORO, SENZA MODIFICARNE LE CAPACITA’ PRODUTTIVE E QUANTITATIVE
  • RIDISTRIBUZIONE DEI QUANTITATIVI AVVIATI A TRATTAMENTO SENZA MODIFICARNE LA QUANTITA’ TOTALE
  • QUALSIASI OPERA TECNOLOGICA MIGLIORATIVA AMBIENTALE SENZA MODIFICARNE LA PARTE STRUTTURALE EDILIZIA
  • LA SOSTITUZIONE DI MACCHINARI E IMPIANTISTICHE PURCHE’ NON CI SIA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CIO’ NON INDICATO NEL PRECEDENTE ELENCO POTRA’ ESSERE CLASSIFICATO COME MODIFICA SOSTANZIALE CON RELATIVA NUOVA COMUNICAZIONE D’ISTANZA AUA.

IN CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE, L’AZIENDA PRESENTERA NUOVA ISTANZA RELATIVAMENTE AL CAMPO DI MODIFICA DA EFFETTUARSI E PRESENTANDO SOLO LA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA MODIFICA DA FARSI, DICHIARANDO CHE PER GLI ALTRI COMPARTI AUTORIZZATIVI RESTA TUTTO INVARIATO.

SI FA PRESENTE CHE LA SOSTANZIALITA’ DI UNA MODIFICA RESTA COMUNQUE A DISCREZIONALITA’ DELL’ENTE VALUTATORE.

08/11/2016

 

DOTT. ING. AMBIENTALE MOZZILLO ANTONIO