CHIARIMENTI OPERATIVI NELLA GESTIONE ORDINARIA DOCUMENTALE DEL TRASPORTO RIFIUTI, COMPILAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO, FORMUL
Estratto normativo:
➢ D.Lgs. 152/06
➢ Circolare Ministeriale 4 agosto 98 n. GAB/DEC/812/98
DATA DI EMISSIONE E DATA DI PARTENZA DEL FIR:
➢ La data da riportare a fianco dei suddetti "serie e numero" e' la data di emissione, cioe' di compilazione, del formulario, e dovra', ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie. La data di emissione puo' non corrispondere a quella riportata alla voce "data/. inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario. Quest'ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto
CONSERVAZIONE DEI FIR EMESSI E COMPILATI E CORRELAZIONE CON I REGISTRI DI CARICO E SCARICO:
➢ Il decreto legislativo n. 22/1997, e dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/1998, e presuppone che il formulario sia conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico.
➢ per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n. 145/1998 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulario sia riportato il "numero di registro". Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l'annotazione sul registro dell'operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo;
OBBLIGO DI ANNOTAZIONE DEL NUMERO DI REGISTRO DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL TRASPORTO:
➢ il "numero di registro" deve essere apposto sul formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. E' ovvio, infatti, che il "numero di registro" non puo' essere apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono obbligati a tenere i suddetti registri. In tale evenienza, tuttavia, l'esonero dall'obbligo del registro dovra' risultare da specifica indicazione riportata nell'apposito spazio del formulario riservato alle "annotazioni". Il formulario stesso, inoltre, dovra' essere conservato presso i suddetti soggetti non obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico;
CAMBIO DESTINATARIO DA PARTE DEL TRASPORTATORE:
➢ nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perche' quello previsto e' impossibilitato a ricevere il rifiuto o lo respinga totalmente, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonche' i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle "annotazioni";
CORRETTA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO RIFIUTI:
➢ deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce "Descrizione" dovra' riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
➢ le quantita' vanno indicate in kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unita' numeriche, l'indicazione delle "Quantita'" puo' essere espressa indicando anche il numero delle unita' trasportate;
➢ per "firma del trasportatore" si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilita';
➢ le caratteristiche chimico fisiche, di cui alla casella 5, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, che devono essere specificate nel caso in cui i rifiuti siano avviati allo smaltimento in discarica, sono quelle necessarie per accertare la compatibilita' del rifiuto con le prescrizioni dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, del decreto ministeriale n. 141/1998;
➢ alla voce "quantita'", casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantita' di rifiuti trasportati. Inoltre, dovra' esserecontrassegnata la casella "(.)" relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino." nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilita' di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantita' di rifiuti in partenza e quella a destinazione;
CAMBIO TRASPORTATORE PER IL MEDESIMO RIFIUTO CON IL MEDESIMO FORMULARIO:
➢ nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso tasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilita' potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle "annotazioni".
➢ In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.
➢ Poiche' in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficenti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono piu' di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario) sara' possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovra' sempre essere accompagnato dagli originali del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.
TRASBORDO PARZIALE DEI RIFIUTI SU UN ALTRO MEZZO:
➢ In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovra' emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovra' indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovra' essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti e al produttore dovra' comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso.
MODALITA' DI TENUTA E DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO:
➢ nel caso in cui i registri siano tenuti mediante strumenti formatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere conforme al modello riportato negli allegati A o B al decreto ministeriale n. 145/l998;
➢ i soggetti che effettuano attivita' di intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti sono equiparati, ai fini della tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano attivita' di recupero e smaltimento; quindi, l'obbligo di annotazione va adempiuto entro le 24 ore dalla presa in carico;
➢ il modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercializzazione senza che l'intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione. In tal caso l'annotazione sul registro e' da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovra' allegare una copia fotostatica del formulario;
➢ i soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attivita' indicate al punto 2, dell'allegato A-1, al decreto ministeriale n. 148/1998. In tal caso dovranno essere barrate le caselle corrispondenti alle attivita' svolte.
➢ Tuttavia, nel caso di piu' impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovra' disporre di un registro di carico e scarico.
CORREZIONI FORMULARI RIFIUTI
➢ Il FIR, unitamente al registro di carico e scarico, costituiscono prove documentali privilegiate per l’esatta tracciabilità della gestione rifiuti (compresa la fase del trasporto). Per le revisioni da effettuarsi si potrebbero ipotizzare correzioni di questo tipo: riga sopra al dato errato e riscrittura accanto corretta, con relativa nota dell’errore di compilazione nell’apposito spazio riservato alle “Annotazioni”. La prassi rivela inoltre l’utilità di indicare – sempre utilizzando il campo delle “Annotazioni” – le motivazioni dell’annullamento della registrazione, con una dicitura quale “Errore materiale di trascrizione …”.
Ciò posto in merito alle modalità di correzione degli errori sul FIR, si ritiene che le lettere utilizzate per comunicare per iscritto determinate inesattezze siano sostanzialmente prive di valore ai fini pubblicistici: le eventuali correzioni dei dati errati dovranno essere pertanto svolte alle condizioni sopra riportate e trasmesse mezzo pec ai soggetti interessati, i quali renderanno parte integrale e sostanziale la pec ricevuta insieme al formulario oggetto di correzione.
TEMPI DI REGISTRAZIONE:
➢ Ai sensi dell’art.190, comma 1, del D.lgs. 152/2006, le registrazioni vanno effettuate con la seguente frequenza:
- per i produttori (produttori iniziali e nuovi produttori) almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto
- per i commercianti e gli intermediari senza detenzione (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. J) e i Consorzi almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa
- per i commercianti e gli intermediari con detenzione (gestori) entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento (gestori) entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
- per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (disciplinati dal DPR n. 254 del 15 luglio 2003) l’annotazione nel registro di carico e scarico deve avvenire entro cinque giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.