CHIARIMENTO NORMATIVO - CORREZIONI SUL FIR - ING. AMBIENTALE MOZZILLO ANTONIO

CHIARIMENTO NORMATIVO:

EVENTUALI ERRORI E RELATIVE CORREZIONI SUL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI

Cosi come previsto dalla circolare GAB/DEC/812/1998, il formulario di identificazione rifiuti rappresenta l’unico documento valido ai fini legislativi comprovante l’esatta tracciabilità e caratteristiche del rifiuto movimentato.

Per una logica operativa non sancita esplicitamente da una legge ma deducibile dalle norme della buona prassi, tale documento non dovrebbe essere per nessun motivo oggetto di correzione essendo un documento dichiarativo in ogni suo punto.

Nella pratica professionale e operativa esistono pero, casi, frequenti, in cui c’è necessita di appore delle correzioni dovute all’errore umano o alle variabilità sopravvenute per cui vi è la logica necessità di non rendere nullo il documento.

In tali casi, sugli stessi formulari non dovrebbero essere effettuate cancellazioni tali da non permettere più di risalire alla compilazione originaria.

  1. una soluzione concreta potrebbe essere rappresentata dall’effettuare correzioni asteriscando (*) il dato errato, senza cancellarlo e inserendo nell’apposito spazio riservato alle “Annotazioni” la giusta correzione giustificandone l’errore.
  2. Alcuni gestori e trasportatori insistono nell’utilizzare lettere di correzioni su proprie carte intestate per comunicare determinate inesattezze e dichiarando impropriamente che tali documenti rappresentano parte integrale del Fir, a mio parere operazione inutile poiché priva di valore legislativo!!!

Inoltre c’è da precisare che il Fir è un documento dichiarativo di 3 soggetti o addirittura 4 con l’intermediario in cui ognuno “dichiara” i propri dati e conferma quelli degli altri, quindi per una pura logica di revisione, eventuali correzioni dovrebbero essere accettate da tutti i soggetti sui propri documenti e non semplicemente acquisite tramite lettere intestate.

A manforte della soluzione proposta al punto A ci viene in contro la nota del Ministero dell’ambiente, che ai sensi dell’art. 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI), ha introdotto la possibilità di rendere valevole la trasmissione della  IV copia del Fir utilizzando la posta certificata PEC, a patto che siano rispettate determinate condizioni.

 


In sostanza occorre:

  • scannerizzare la copia;
  • firmare digitalmente il file;
  • inviare tramite PEC a tutti i soggetti partecipanti alla movimentazione;
  • archiviare elettronicamente con software certificato;
  • archiviare l’originale cartaceo.

Seguendo tale procedura, si agisce in conformità del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d.lgs n. 82/2005, che all’art. 45-48 definisce il valore giuridico della trasmissione telematica ad una p.a. Il Ministero invitava a porre particolare cura alla leggibilità del documento.
All’indomani del nuovo dell’art. 194-bis, che prevede a livello normativo tale modalità, il Ministero con nota del 16 gennaio 2018 prot.8F procede a chiarire che il comma 3 del nuovo art. 194-bis prevede una possibilità alternativa di adempiere l’obbligo di trasmissione della IV copia del FIR mediante PEC.


Per cui, ritornando alla possibilità di porre in correzione un formulario già emesso, un eventuale revisione potrebbe essere fatta in conformità a quanto descritto al punto A con la procedura comunicativa posta dal ministero dell’ambiente.

 

Ing. Civile e Ambientale Mozzillo Antonio