CHIARIMENTO NORMATIVO - COSA DIFFERISCE IL DETENTORE DAL PRODUTTORE DI RIFIUTI - IL TRASPORTATORE PUO' CONFIGURARE ANCHE COME IN

Estratto normativo:

➢ D.Lgs. 152/06, art.183 – 188
➢ Direttiva (CE) n. 98/2008 e Decreto Legislativo di recepimento n. 205/2010

Spesso si fa confusione nell’identificare la figura del detentore dei rifiuti con quella del produttore degli stessi; tale errore lo si trasporta non solo nella documentazione che accompagna il rifiuto (Fir) ma anche in una errata logica di fatturazione e trasporto.

Partendo dal consolidato art. 188 del D.L.vo. n. 152 del 2006 entro il quale viene richiamato più volte il “detentore”, il “produttore” o entrambi indistintamente senza fare alcuna distinzione tra i due soggetti, si arriva all’art. 183, comma 1, lett. h) che definisce “detentore” il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, mentre alla lettera f) il “produttore di rifiuti” è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o comunque che effettua operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Lo stesso art. 183 esordisce dicendo che il detentore “potrebbe” essere il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, non dà una chiara identificazione del termine.

Appare opportuna definire nella terminologia italiana la differenza tra detenzione e possesso. Secondo l’art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. La detenzione invece è caratterizzata dalla volontà del soggetto di godere del bene, nel rispetto dei diritti che spettano ad altri.

In materia di rifiuti, potrebbe essere utile un esempio per comprendere meglio le nozioni sopra delineate. Se il produttore consegna i rifiuti per il conferimento all’impianto di smaltimento al trasportatore, questi ha la disponibilità di fatto sui rifiuti, ma il produttore resta interessato alla loro sorte, fino all’effettiva consegna all’impianto di destinazione. Di conseguenza deve ritenersi che il trasportatore è il detentore, alla luce della definizione civilistica, in quanto non ha la disponibilità di una cosa propria, ma altrui e quindi riconosce e rispetta i diritti che su quella cosa ha il produttore (diritto di conferimento all’impianto di smaltimento), ma non potrebbe considerarsi “detentore” alla luce della definizione dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto non titolare di utilizzare il bene come se fosse proprio; il produttore che ha consegnato i rifiuti al trasportatore, è un possessore, in quanto la disponibilità materiale del bene compete al trasportatore stesso che però effettua il trasporto non in proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse del produttore (conto terzi).

Tali due forme di possesso cessano quando i rifiuti entrano nell’impianto di destinazione, poiché a quel punto possessore a pieno titolo è il titolare dell’impianto di destinazione finale.

Il detentore è sempre responsabile del rifiuto che detiene. A questo punto, è fin troppo facile capire che chiunque entri in rapporto materiale con il rifiuto (produttore, trasportatore, recuperatore, smaltitore) ne è anche detentore.

Si può quindi ritenere che il detentore è il soggetto che assume la disponibilità dei rifiuti per conto di terzi o per conto proprio, anche a fini imprenditoriali, come colui che ponga in essere un deposito preliminare o un trasporto di rifiuti di terzi, senza tuttavia modificarne le caratteristiche e/o la natura. Da tale formulazione si evince, a mio parare con certezza che chi ricopre il ruolo di Detentore, produttore e trasportatore non può ricoprire per ovvie interpretazioni normative il ruolo di intermediario dei rifiuti.