CHIARIMENTO SUL DOPPIO PASSAGGIO IN “R13” PRIMA DELL’EFFETTIVO RECUPERO - Ing. Mozzillo Antonio

Uno degli interrogativi piu’ comuni che accompagna l’attivita’ degli impianti di recupero rifiuti, in particolare quelli “non pericolosi”; e’ rappresentato dalla possibilità o meno di effettuare o meglio conferire il rifiuto sottoponendolo ad un doppio passaggio in “R13” prima del suo effettivo recupero.

Iniziamo cn lo specificare che in base all’ All. C del D.Lgs. 152/06, si intende per Operazione di RecuperoR13 :

“La Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti),

Un impianto che svolge un operazione di recupero da R1 a R12 deve necessariamente fare una messa in riserva “stoccaggio preliminare” propedeutico all’operazione di recupero vera e propria, per cui tutti gli impianti di recupero autorizzati con operazioni da R1 a R12 sono autorizzati sempre in R13 + RX. Semplicemente lo si manda da R13 a un (per esempio) R4 che OVVIAMENTE è autorizzato R13 – R4 e, considerando che il rifiuto non sarà trattato IMMEDIATAMENTE appena scaricato dal mezzo di trasporto, ma resterà per 1 giorno, 1 settimana o 1 mese in R13, esiste la possibilità di passaggio da un R13 “puro” ad un altro R13 (non puro) in quanto dotato di autorizzazione all’effettivo recupero;

non tutte le operazioni di Recupero da R1 a R12 producono necessariamente MPS (materia prima seconda) così come definita dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, per cui un rifiuto potrebbe fare più operazioni di recupero prima di raggiungere la qualità stabilita dalla normativa in vigore (end of Waste), in base alla tipologia del rifiuto, ad esempio può avvenire che il rifiuto faccia il seguente percorso: da produttore A ad impianto B autorizzato con solo R13 (esce come rifiuto) a impianto autorizzato C in R13+R12 (esce come rifiuto) a impianto autorizzato D in R13+R4 (esce come MPS);

Si deduce facilmente che il passaggio da un R13 ad un’altro è consentito solo se il secondo R13 è propedeutico ad un’altra operazione di recupero, per cui la norma permette il passaggio una sola volta in siti autorizzati con R13 “puro”, ovvero con sola messa in riserva.

Per quanto concerne il FIR, se il rifiuto è destinato ad un impianto autorizzato in R13+R4 può essere indicato tranquillamente R13 come operazione di recupero, anche se poi quest’ultima è finalizzata ad essere propedeutica all’operazione di recupero R4. In realtà si potrebbe anche mettere R4, ma non è sbagliato mettere R13 e più comunemente si usa mettere R13. Per cui al fine di verificare se gli impianti rispettino quanto prescritto dal D.M. 5 febbraio 98 art. 6 comma 8 è necessario verificare non solo i FIR ma anche le operazioni di recupero che vengono effettivamente effettuate sul rifiuto e soprattutto quali operazioni siano effettivamente autorizzate.

Passaggio indispensabile di questa analisi è:

  • L’acquisizione preliminare delle autorizzazioni prima dell’effettivo conferimento;
  • La verifica delle operazioni di recupero da R1 a R12 per chi effettua il doppio passaggio in R13
  • La verifica dei tempi massimi di stoccaggio temporaneo: stimati in max 1 anno per i rifiuti non pericolosi.

Ing. Mozzillo Antonio