Classificazione codice cer a cura dell'Ing. Mozzillo Antonio
I principali riferimenti normativi sulla classificazione dei rifiuti sono rappresentati, a livello comunitario, dalla direttiva 2008/98/CE e dalla decisione 2000/532/CE (e relative modifiche) e, su scala nazionale, dalla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006.
Alcuni chiarimenti interpretativi e specificazioni in relazione alla classificazione dei rifiuti sono contenuti nella:
- nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Prot. N. 11845/RIN del 28/9/2015;
- sentenza della Corte di Giustizia Europea (Decima Sezione) del 28 marzo 2019, relativa alle cause riunite da C-487/17 a C 489/17, che riporta le seguenti conclusioni:
- Il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008,
- Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso”
Come già rilevato il capitolo 17 dell’elenco europeo è da ritenersi pertinente solo per la classificazione dei rifiuti specificatamente provenienti da attività di costruzione e demolizione (da non confondersi con attività di demolizione dei veicoli fuori uso o di smantellamento di apparecchiature o recupero da impianti di stoccaggio autorizzati con operazione R13-R12-R4). Con riferimento ai rifiuti metallici il paragrafo 17 04 prevede voci specifiche per le varie tipologie di metalli provenienti da tali attività. In particolare, per i rifiuti costituiti da metalli o loro leghe in forma massiva, non contaminati da sostanze pericolose, provenienti dalle suddette attività di costruzione e demolizione (ad esempio, cantieri edili, attività di ristrutturazione di edifici, costruzione di infrastrutture, ecc.) si potrà tipicamente far riferimento a uno dei seguenti codici, in funzione della tipologia di metallo:
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
Qualora il rifiuto metallico non provenga dal suddetto settore produttivo, il pertinente codice andrà ricercato in un differente capitolo dell’elenco europeo applicando la procedura di cui al paragrafo “ELENCO DEI RIFIUTI” dell’allegato alla decisione 2000/532/CE. Ad esempio, ai fini della classificazione dei rifiuti metallici provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti (tale ragionamento vale, peraltro, anche per tutte le altre tipologie di rifiuti), non si deve fare riferimento al capitolo 17 dell’elenco bensì al capitolo 19. Ad esempio, per i rifiuti metallici prodotti dalle operazioni di frantumazione o, in generale, dal trattamento meccanico (cesoiatura, pressatura, ecc) si farà riferimento ai due sottocapitoli 19 10 e 19 12.
Esempio: Carter alluminio
- NO! Cer 170402
- Carter alluminio proveniente da impianti di autodemolizione Cer 160118
- Carter alluminio proveniente da impianto di recupero rifiuti Cer 191203
Esempio: Profilo alluminio
- Profilo alluminio proveniente da demolizione e costruzione Cer 170402
- Profilo alluminio proveniente da impianto di recupero rifiuti Cesoiati Cer 191203