Corretta classificazione Cer dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati a cura dell'
La presente informativa, ha lo scopo di fornire indicazioni di carattere operativo sulla gestione degli scarti prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.
Iniziamo con il ribadire che i processi di trattamento eseguiti sui rifiuti urbani consistenti anche in una semplice separazione delle due frazioni «secca» e «umida», non possono modificare la classificazione del rifiuto urbano pretrattato, il quale continua ad essere sempre, e solo, rifiuto urbano a tutti gli effetti”.
Gli impianti di “pretrattamento” sono finalizzati a effettuare operazioni preliminari quali preselezione, vagliatura, compattazione che non risultano, di per sé, in grado di alterare la qualificazione originaria del rifiuto in ingresso, il quale, pertanto continua a mantenere la medesima classificazione di rifiuto urbano.
La selezione dei rifiuti urbani, prodotto da impianti di pretrattamento, va opportunamente classificato con codice CER 19 12 12 ed è considerato rifiuto urbano in funzione del fatto che la lavorazione impressa non è tale da modificare la natura del rifiuto in ingresso.
A supporto di ciò appena detto viene dall’aggiornamento della normativa nazionale di settore intervenuta con il decreto legislativo n. 4/2008.
Tale decreto, fra l’altro, ha abrogato la lettera n) dell’articolo 184, comma 3 del d.lgs. 152/06, che includeva tra i rifiuti speciali, anche i “rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani” e, conseguentemente, individuava la possibilità di ricondurre nell’ambito della classificazione dei rifiuti urbani la tipologia di rifiuti in parola.
In tale contesto, la discriminante se un operazione di trattamento effettuata sui rifiuti urbani non differenziati sia in grado di mutarne la classificazione in speciali va ricercata proprio nella qualità del processo di trattamento effettuato.
Pertanto, non è sufficiente sottoporre il rifiuto ad un operazione generica di recupero (R) perché i rifiuti misti esitanti dal processo possano essere automaticamente classificati come “speciali”, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. g) del d.lgs. n. 152 del 2006.
Infatti, le operazioni di recupero annoverate nell’elenco “non esaustivo” dell’allegato C alla parte IV del TUA (cfr. art. 183, comma 1 lett. t)) possono distinguersi in:
- operazioni di riciclaggio e rigenerazione (R2, R3, R4, R5, R6 ed R9) in cui “i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini” (cfr. art. 183, comma 1 lett. u)), in grado quindi di cessare la qualifica di rifiuto (Ex MPS);
- operazioni di recupero (R1, R10 e R11) “il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile” (cfr. art. 183, comma 1 lett. t)), gerarchicamente subordinate a quelle del punto precedente e non in grado di modificare lo status di rifiuto;
- operazioni preliminari ad operazioni di vero e proprio recupero (R12 e R13).
Quindi, l’attività di selezione meccanica preliminare (trito-vagliatura), effettuata sul rifiuto urbano non differenziato (operazione R12) si discosta dalle attività di vero e proprio recupero e riciclaggio che hanno la finalità di nobilitare il rifiuto facendogli svolgere un ruolo utile o, nella migliore delle ipotesi, di far cessare lo status di rifiuto per un utilizzo in sostituzione di materie prime.
Tale interpretazione trova conferma anche nei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il parere n. 13254 del 09.06.2009 laddove precisa che: “i rifiuti derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani […] sembrano in via residuale da ricondurre alla categoria dei rifiuti urbani”.
In altri termini, appare di tutta evidenza che, un’attività di recupero “preliminare” (e non definitiva) effettuata sul rifiuto urbano non differenziato (CER 20 03 01), correttamente individuata ai sensi dell’Allegato C della Parte IV del d.lgs. 152/06 s.m.i. dall’operazione R12, non è, di per sé, in grado di mutare la classificazione del rifiuto da urbano a speciale.
Analoghe considerazioni, devono essere fatte nel caso in cui i rifiuti urbani non differenziati siano sottoposti ad operazioni di “raggruppamento preliminare” individuate, ai sensi dell’Allegato B della Parte IV del d.lgs. 152/06 s.m.i., dall’operazione D13.
Pertanto il rifiuto urbano non differenziato è un rifiuto misto che, qualora sottoposto ad un trattamento preliminare, ancorché di recupero (operazione R12), genera, nuovamente, un rifiuto misto codificato con il CER 19 12 12, poiché, la lavorazione impressa non è in grado di alterarne in modo significativo le proprietà.
Va da sé che gli scarti e i sovvalli derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti urbani non differenziati, identificati dal codice CER 19 12 12, mantenendo le caratteristiche di rifiuto urbano, sono tenuti al rispetto del principio di “autosufficienza e prossimità” stabilito dall’art. 182-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Da tale principio, di carattere generale, è comunque escluso il rifiuto definito come “combustibile solido secondario - CSS”, CER 19 12 10, avente i requisiti della norma UNI CEN/TS 15359, che deve essere classificato, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. cc) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., rifiuto speciale.
Appare opportuno ora svolgere alcune considerazioni sugli effetti correlati al richiamato susseguirsi di precedenti giurisprudenziali in materia, in linea peraltro con le indicazioni fornite dal competente Ministero e dalla Commissione europea, sugli impianti di trattamento del rifiuto urbano non differenziato (CER 20 03 01) destinato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS). In particolare, si evidenzia che con l’abrogazione dell’art. 229 e con le modifiche apportate all’art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal d.lgs. n. 205/2010, è stata introdotta, in luogo della definizione di Combustibile da Rifiuto -“CDR”, classificato sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, quella di Combustibile Solido Secondario - “CSS”, che fa riferimento alle norme tecniche UNI CEN/TS 15359. Successivamente, con il Decreto n. 22 del 14 febbraio 2013 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disciplinato le modalità con cui il Combustibile Solido Secondario (CSS) cessa la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.
Per questo motivo, qualora tali impianti non siano in grado di garantire, sotto l’aspetto tecnico e gestionale, il trattamento del rifiuto urbano non differenziato allo scopo di trasformarlo in “CSS-combustibile”, ai sensi della norma UNI CEN/TS 15359, tali impianti non potranno più essere autorizzati all’effettuazione dell’operazione R3, ai sensi di quanto disciplinato al punto 14 dell’Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 per la produzione di CDR, ma dovranno essere autorizzati come impianti che effettuano attività di pretrattamento (classificabile come operazione R12).
Va da sé che il mancato raggiungimento dei requisiti previsti dal D.M. n. 22/2013 per la cessazione della qualifica di rifiuto, fa si che il rifiuto prodotto, comunque rientrante nella definizione di CSS, ai sensi della norma UNI CEN/TS 15359 e codificato con il CER 19 12 10, risponda alla classificazione di rifiuto speciale (art. 183, comma 1, lett. cc) del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e considerato quindi “CSS-rifiuto”.
I restanti scarti e sovvalli, prodotti invece durante le operazioni di pretrattamento (R12) del rifiuto urbano non differenziato, abitualmente identificati dal codice CER 19 12 12, mantengono la qualifica di rifiuto urbano e come tali sono tenuti al rispetto della normativa di settore.
Fonte: DGR nr. 445 del 06 aprile 2017