Il trasbordo dei rifiuti: Trasferimento merci da un mezzo di trasporto ad un altro - Dott. Ing. Ambientale Mozzillo Antonio
Il trasbordo totale di rifiuti da un mezzo più piccolo ad un mezzo più grande è praticabile, ai sensi e alle condizioni del D.L.vo 152/2006 e dalla Circolare Ministeriale GAB/DEC/812/98.
L’art. 193, c. 12, D.L.vo 152/2006 recita che “la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.
Peraltro, il trasbordo totale di un carico di rifiuti ed è consentito “per concrete esigenze operative” o “imprevisti tecnici”, rientrando tra le esigenze di ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi, sviluppi positivi in termini di impatto ambientale.
In tale ipotesi la Circolare prevede che gli estremi identificativi dei diversi trasportatori, vengano riportati nello spazio riservato alle annotazioni insieme alla firma di assunzione di responsabilità redatta su carta intestata.
Altra ipotesi contemplata dalla Circolare è quella del trasbordo parziale del rifiuto, ammesso per motivi eccezionali, con la previsione dell’emissione di un nuovo formulario.
In tali ipotesi con giusta logica interpretativa è prevista l’emissione di un nuovo formulario in quanto, si genera la contemporanea tracciabilità del rifiuto con mezzi, percorsi e destinatari finali differenti.