Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (Dott. Ing. Ambientale Mozzillo Antonio)
Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
(Dott. Ing. Ambientale Mozzillo Antonio)
L’art. 212 comma 5 del d.lgs 152/2006 prevede, l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le imprese che svolgono attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti stessi.
Innanzitutto è giusto fare chiarezza su alcune definizioni di base, quali: commerciante e intermediario
- Per commerciante si intende qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
- Per intermediario si intende qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.
Per l'iscrizione è necessario possedere requisiti soggettivi e requisiti oggettivi, inerenti la dotazione di personale, la capacità finanziaria e il responsabile tecnico.
E' richiesta inoltre la prestazione di una garanzia finanziaria vedi (D.M. 20 giugno 2011) a tutela delle prestazioni eseguite in campo ambientale.
Il ruolo principale di un intermediario senza detenzione è quello di unione tra produttore e destinatario di un ciclo di gestione del rifiuto.
Ciò che più rileva è che tale soggetto opera senza mai entrare in contatto con il carico di rifiuti.
Alcuni adempimenti amministrativi/ambientali da assolvere:
L’attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi obbliga il gestore dell’impianto ad assolvere i seguenti documenti normalizzati dal settore ambientale, quali:
- Registrazione dei relativi movimenti in formulario su piattaforma settoriale (es. WinWaste, ecc)
- Relativi controlli quantitativi in funzione della classe appartenente
- Compilazione registro Modello B
COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO B
Il modello B va compilato solo dal soggetto che svolge attività di intermediazione o di commercializzazione senza detenzione.
Per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercio senza la detenzione, l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore e va effettuata entro 10 giorni dalla transazione.
Ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare una fotocopia della copia del formulario emesso dal produttore (la cd. ”Quinta copia”).
GESTIONE DEL REGISTRO
Tempi di registrazione
Ai sensi dell’art.190, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, le annotazioni vanno effettuate con la seguente frequenza:
- per i commercianti e gli intermediari ( senza detenzione ) e i Consorzi almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
Caserta, 23/11/16