Linee Guida Trasfrontaliero Rifiuti a cura dell'Ing. Mozzillo Antonio

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, ha disciplinato, a livello europeo, le spedizioni internazionali di rifiuti e dettato le procedure e regimi di controllo al fine di prevenire situazioni di pericolo ed irregolarità.


Al fine di rendere chiara le modalità operativa da espletarsi per attivare la procedura autorizzativa in applicazione al Regolamento Comunitario 1013/2006 sul traffico transfrontaliero di rifiuti, con il presente documento si definiscono gli step procedurali in materia.

Riferimenti normativi vigenti:

  • Reg. CE N°1013-2006 del 14 giugno 2006
  • REGOLAMENTO N. 669-08 ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE MODELLI 1A E 1B
  • REGOLAMENTO N. 1418 - 07 DECISIONE PAESI NON APPARTENENTI ALLE “OCSE”
  • LIST OF COMPETENT AUTHORITIES UNDER ARTICLE 53 OF REGULATION (EC) NO 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 14 JUNE 2006 ON SHIPMENTS OF WASTE

Il Regolamento comunitario definisce gli elenchi dei rifiuti la cui spedizione può essere autorizzata osservando specifiche procedure a seconda delle loro caratteristiche.

I rifiuti soggetti a procedura di notifica sono quelli indicati nell’elenco “Ambra” (allegato IV) mentre quelli soggetti al solo obbligo di informazione figurano nell’elenco “Verde” (allegato III) ed il loro trasporto è consentito a condizione che il relativo movimento sia accompagnato dal modulo contenuto nell’allegato VII debitamente compilato ed i rifiuti stessi gestiti da impianti autorizzati.

Procedura Autorizzativa:
Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti per i quali necessita l’attivazione della notifica deve essere attivato per tramite dei seguenti documenti:

o DOCUMENTO 1/A

o DOCUMENTO 1/B

compilati secondo le istruzioni di cui al Regolamento CE 1013/2006, emanate con Regolamento CE 669/2008 della Commissione (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 188 del 16 luglio 2008).

Assieme al Documento di Notifica 1/A e di Movimento 1/B compilati occorre corredare la domanda di tutta la documentazione richiesta dal Regolamento Comunitario 1013/2006 in un unico fascicolo tecnico definito “Dossier di Notifica”
Per attuare i principi di semplificazione possono essere accolte dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, facenti parte essenziali dei dossier di notifica, fatto salvo le verifiche istruttorie e le indagini di riscontro. Le dichiarazioni potranno altresì riguardare:

• l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
• l'iscrizione della Società alla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura Artigianato (C.C.I.A.A.) e/o le iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali, autorizzative di esercizio art. 208, 216, A.I.A., ecc.
• che la Società è coperta da assicurazione per la responsabilità civile e che il trasporto dei rifiuti viene effettuato da Ditte autorizzate con provvedimento in corso di validità nonché in possesso di adeguata garanzia relativa alla responsabilità civile verso terzi (questa dichiarazione può essere allegata, in copia, in luogo dell’elenco dei traportatori) e la licenza europea dei Trasportatori.


Per le esportazione dei rifiuti verso i paesi terzi indicati nel Reg.to (CE) 1418/2007, e successive modifiche, in particolare nel caso in cui queste siano sottoposte a notifica ed autorizzazione scritte preventive secondo le modalità di cui all'art. 35 del Reg.to CE 1013/2006 si evidenzia che:

• il contratto fra il notificatore ed il destinatario deve prevedere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5 del Reg.to 1013/2006, anche gli obblighi indicati all'articolo 35, comma 3, lettera f) dello stesso regolamento;
• il notificatore dovrà dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità a norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria. A tal fine dovrà essere presentata in alternative una dichiarazione dell'autorità competente di destinazione che attesti il rispetto, da parte dell'impianto di recupero o smaltimento, di norme in materia di tutela della salute umana ed ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria; una dichiarazione che attesti la predetta condizione, corredata da una relazione che dimostri, attraverso idonea documentazione (progetti, descrizione dei cicli di trattamento, modalità di gestione delle emissioni di qualunque natura nell'ambiente, immagini fotografiche o altro), la conformità dell'impianto a norme in materia di tutela della salute umana ed ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria. La relazione dovrà contenere anche una adeguata comparazione delle suddette norme.

Dovrà essere reso un certificato di analisi del rifiuto in almeno duplice lingua (lingua del notificatore e destinatario) debitamente asseverate nelle traduzioni, recante tutte le caratteristiche di pericolo, laddove esistenti, tutte le criticità gestionali e le operazioni di recupero da effettuarsi su di esso.

Dovrà essere indicata dettagliatamente l’intera tratta di spedizione (terrestre, marittima e area) ed I percorsi alternative eventuali in caso di emergenza al fine di valutare e monitorare le criticità di spedizione.
Inoltre la tratta di spedizione rappresenta elemento fondamentale per la valutazione e la quantizzazione dell’importo della polizza ambientale redatta ai sensi dell’art 6 del Regolamento CE 1013/2006, commisurata al quantitativo e alla tipologia dei rifiuti trasportati nonché alla distanza percorsa per ogni viaggio (come stabilita dall'applicazione di apposita formula sempre ai sensi del D.M. n. 370/1998).

Si precisa che le espressioni decisorie delle varie autorià interpellate devono essere rese per tramite di atti amministrativi siano esse: accoglimenti di notifica, o dinieghi, mediante sottoscrizione della casella 20 del documento di notifica 1/A ricevuto indicando data di inizio e data di fine autorizzazione rilasciata).
Solo al ricevimento da parte della Autorità Competente di spedizione dei vari consensi scritti e della stipula della polizza ambientale, si potrà formulare il Decreto autorizzativo di spedizione, rilasciando gli appositi documenti di movimento 1/B.

Diritti istruttori:
Riguardo i costi istruttori amministrativi si precisa, inoltre, che alla richiesta per il rilascio dei modelli di notifica in bianco deve essere allegata attestazione avvenuto versamento dei Diritti Amministrativi come richiesti dall'art. 3, comma 2, Allegato 4 del D.M. n. 370/1998, fissati in:

• € 129,11 per ogni Notifica ad un massimo di 5 (cinque) trasporti, per le esportazioni;
• € 258,23 per ogni Notifica ad un massimo di 5 (cinque) trasporti, per le importazioni;
• € 25,82 per ogni trasporto eccedente i primi 5 (cinque) sia per le esportazioni che per le importazioni.

Sisped:
Tenuto conto che il Regolamento CE 1013/2006 considera la problematica dei controlli sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti una priorità, istituisce le procedure ed i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione all’interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
Il MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare) ha adottato il D.M. 22/12/2016
“Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento. (GU Serie Generale n.7 del 10-1-2017) “ con il quale è stato previsto il Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti (SISPED). Con l’attivazione del SISPED gli utenti, i notificatori e le stesse Autorità Competenti (A.C.) preposte ai processi autorizzatori devono caricare i dati relativi al traffico transfrontaliero di rifiuti. L’Autorità Competente può attivare modalità di ispezione in via autonoma o con il supporto e la collaborazione di altre autorità di controllo. Si definiscono “ispezioni” le azioni di cui il punto 35 bis dell’art. 2 del Reg (CE) 1013/2006 s.m.i. “…le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte
al fine di verificare se uno stabilimento, un’impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento.”

Eventuali Modifiche a Decreti Autorizzativi già emessi:
E’ possibile che a seguito di varianti in corso d’opera su Decreti già emessi si renda necessario effettuare una valutazione ai sensi dell’art. 17 del Reg. (Ce) 1013/2006 al fine di verificare la sostanzialità o meno della variante proposta. Si precisa che non esiste in merito a tale disciplina indicazioni chiare dalle spere competenti di settore ma in linea generale si fornisce di seguito una riflessione sui possibili casi studio e le relative valutazioni:

Variante sostanziale Adempimenti da farsi
Modifica itinerario con aggiunta di paesi di
transito non computati nel Decreto già emesso
e/o cambio di destinatario finale del rifiuto e
dunque della relativa autorità di destino.
Presentare notifica ex-novo
Sostituzione e/o cambio codice Cer nel Decreto
già emesso.

Ampliamento dei quantitativi già autorizzati in
spedizione

 

Variante non sostanziale Adempimenti da farsi
Modifica itinerario terrestre o porto navale di arrivo purchè la variazione riguardi il
medesimo paese di destino o di spedizione
senza aggiunta di paesi di transito non
computati nel Decreto già emesso
Presentare apposita variante non sostanziale ai sensi dell’art. 17 del Reg. CE 1013/2006 e
ottenendo di nuovo i relativi consensi scritti da
parte di tutte le autorità in gioco.
Adeguare la polizza ambientale con
appendice per il ricalcolo della tratta
variata.
Sostituzione dei un vettore con un altro
debitamente autorizzato per il trasporto del Cer
oggetto di spedizione
Presentare apposita variante non sostanziale ai
sensi dell’art. 17 del Reg. CE 1013/2006 e
ottenendo di nuovo i relativi consensi scritti da
parte di tutte le autorità in gioco.
Modifica in miglioramento ai fini ambientali
delle modalità di imballaggio/carico del rifiuto
sul mezzo in spedizione
Presentare apposita variante non sostanziale ai
sensi dell’art. 17 del Reg. CE 1013/2006 e
ottenendo di nuovo i relativi consensi scritti da
parte di tutte le autorità in gioco.