MATERIE PRIME SECONDARIE "Da rifiuto a risorsa per l’ambiente"

Con il termine “Materie prime secondarie” (MPS) si intendono, le sostanze o i materiali derivanti da cicli di recupero di rifiuti per i quali non siano necessari ulteriori trattamenti ai fini dell'utilizzazione in cicli industriali o della commercializzazione ai fini del consumo.

 

 

 

RIFIUTI FERROSI

 

La Cassazione penale, con sentenza n. 35911 del 25 giugno 2008, ha rilevato che “In tema di gestione dei rifiuti, l'attività di stoccaggio di rottami ferrosi in attesa dell'avviamento ad operazioni di recupero senza l'osservanza delle prescrizioni di legge (D.M. 5 febbraio 1998), anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 152/2006, integra il reato di inosservanza delle prescrizioni, in quanto i predetti materiali non si sottraggono alla qualificazione di rifiuto, non rilevando la loro riutilizzazione da parte di terzi acquirenti, né gli stessi sono classificabili come materie prime secondarie o come sottoprodotti, essendosi il detentore disfatto di tali materiali avviandoli alle operazioni di recupero”. La sentenza stabilisce pertanto che i rifiuti ferrosi - pur suscettibili di reimpiego quale materia prima - devono qualificarsi rifiuti, in quanto l'originario detentore se ne è disfatto avviandoli alle operazioni di recupero.

In senso difforme, invece, la sentenza della Cassazione del 13 dicembre 2002, n. 8755, stabilisce che i rottami ferrosi non sarebbero qualificabili come rifiuti attesa la possibilità del loro immediato reimpiego quale materia prima. Invero, quest'ultima impostazione non tiene nel debito conto che i rottami ferrosi, pur essendo riutilizzabili in altro ciclo produttivo, richiedono pur sempre un trattamento di recupero e proprio dalla necessità di tale trattamento deriva la loro riconducibilità nella nozione di rifiuto.

Sempre in tema di rottami ferrosi, si legge che essi “rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento, assumendo in tal caso la qualificazione di materia prima secondaria” (sentenza n. 833, 4 dicembre 2008).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disciplina della “Cessazione della qualifica di rifiuto” è contenuta nell’articolo 184-ter nel Dlgs 152 del 2006 come modificato dal Dlgs 205/2010. Tale norma occupa, in linea di massima, lo spazio giuridico prima occupato dalla norma in materia di Materie, sostanze e prodotti secondari, e cioè dall’art.181-bis del testo previgente, abrogato dal Dlgs 205/2010.

 

Il primo comma di tale articolo afferma che “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero”. Un rifiuto, per  cessare di essere tale, deve inoltre  soddisfare dei criteri specifici, da adottare nel rispetto di quattro  condizioni, che sono state riprese fedelmente dalla direttiva comunitaria:

 

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

 

L’Unione Europea ha emanato finora tre Regolamenti esecutivi della norma “(“end of waste”) e cioè:

 

  • Regolamento Commissione Ue 715/2013/Ue Criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti;
  • Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue Criteri per determinare quando i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti;
  • Regolamento (UE) del Consiglio 31 marzo 2011, n. 333/2011 disciplina i criteri per stabilire quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere un rifiuto e diventano nuovamente un prodotto.

 

La crescita di produzione nei cicli industriali genera due problemi: il consumo delle risorse e la produzione di rifiuti.

Il recupero, il riutilizzo e la lavorazione dei rottami metallici sono dunque una necessità perché i cicli lavorativi e le produzioni industriali non devono muoversi a danno dell’ambiente.

 

ING. MOZZILLO ANTONIO

DE MICCO METALLI S.R.L.