Nuove norme per gli ambulanti del ferro, concessa proroga: saranno applicate dal 2017
Il presidente dell’Albo nazionale Gestori ambientali Eugenio Onori ha deciso di far slittare al 1° gennaio 2017 l’applicazione delle nuove disposizioni contenute nel Collegato ambientale (Legge 221/2015).
E’ stato previsto uno slittamento dei termini per l’entrata in vigore del provvedimento, per consentire di individuare delle procedure semplificate e per far sì che i raccoglitori ambulanti di modeste quantità di ferro possano ottenere l’autorizzazione prevista per il formulario necessario al trasporto rifiuti. Sono particolarmente soddisfatto anche perché l’azione risolve, almeno temporaneamente, un conflitto sociale che ha visto la mobilitazione per oltre due mesi degli operatori del settore.
Articolo 30 della Legge 221/2015
Art. 30. Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi
- All’ articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5».
Articolo 266, comma 5
L'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi effettuata in forma ambulante da chi possiede il relativo titolo abilitativo deve ritenersi sottratta alla disciplina dei rifiuti (articolo 266, comma 5, dlgs 152/2006) limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. Al contrario se viene provato che il soggetto non è un ambulante, la raccolta e il trasporto devono essere autorizzati. L'ambulante, secondo quanto stabilito dall'articolo 266, comma 5, del dlgs n. 152/2006, non è obbligato né all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, né alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione. Ma affinché tale esclusione dalla disciplina sui rifiuti operi l'interessato deve comunque essere abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante, attraverso una licenza comunale, ed essere iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla Cdc.