RIFIUTI RESPINTI A DESTINO - COME COMPORTARSI? -COSA PREVEDE LA NORMA? _Ing. Mozzillo Antonio

A cura dell’Ing. Mozzillo Antonio

NAPOLI, 06/12/2018

 Estratto normativo:

D. Lgs. 152/06, art.188 e 190

Circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998 lettera m, paragrafo 1

Può capitare che durante un conferimento di rifiuti presso un impianto di destinazione finale, nell’effettuare i controlli sul materiale inerenti:

  • la conformità fisica
  • la pesatura riscontrata a destino
  • i documenti di accompagnamento
  • la qualità del rifiuto oggetto di commercio

può capitare che durante la procedura di accettazione si evidenzi un carico di rifiuti o parte di esso non conforme alle specifiche commerciali, alle normative vigenti per quanto riguarda la documentazione prevista in accompagnamento oppure all’omologa dello stesso palesando un’errata attribuzione del codice Cer in partenza.

Ad ogni modo, quando vengono osservate delle irregolarità o difformità da quanto dichiarato dal produttore, l’impianto finale può decidere di non accettare il carico e in tal caso l'automezzo ritorna indietro dal produttore iniziale del rifiuto oppure cambia destinatario in corso d’opera.

Il destinatario del rifiuto, all'arrivo del carico, deve apporre la data e la propria firma nella quinta sezione del formulario e deve indicare se accetta, in tutto o in parte, il carico giunto al suo impianto oppure se respinge in toto i rifiuti.

In altre parole il carico non può essere accettato sull’istante per poi decidere di procedere con calma ad analisi ed altri tipi di accertamenti respingendo eventualmente i rifiuti in un secondo momento.

In caso di respingimento del materiale, il gestore dell’impianto finale deve trattenere la copia del formulario di sua competenza, relativa al rifiuto respinto, come prova dell'avvenuto diniego.

Gli adempimenti da eseguire sul registro di carico e scarico relativamente alla copia del carico respinto sono contenute nella circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998 che prevede alla lettera m) del paragrafo 1):"nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perche' quello previsto e' impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonche' i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle annotazioni". Inoltre il trasportatore deve registrare, nei tempi stabiliti per legge (almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto, ex art.190 D.Lgs.152/2006), il movimento effettuato.

Il produttore dei rifiuti deve:

  1. riprendere possesso della copia del formulario di propria spettanza con l'indicazione "respinto".
  2. conservare la prima copia del formulario insieme all'ultima.
  3. provvedere a registrare il carico di rifiuti non accettato, sul registro di carico/scarico, come nuova operazione di carico, indicando nelle annotazioni che trattasi dei rifiuti respinti dall’impianto di destinazione.

L’art. 188 del D. Lgs. 152/2006 impone una precisa responsabilità a carico del produttore/detentore, sostenendo che essa non si interrompe se non in seguito a verifica del buon esito del conferimento.