TRASPORTO DI RIFIUTI FERROSI: PRINCIPIO DI OCCASIONALITA’ - DOTT. ING. AMBIENTALE MOZZILLO ANTONIO

L’art 256 del D.lgs. 152/06 recita che l’attività di gestione rifiuti non autorizzata è intesa a chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, punendo l’imputato:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Nella fattispecie del caso relativo al solo “Trasporto” vi è l’obbligatorietà dell’emissione del formulario rifiuti in presenza delle seguenti condizioni:

  1. che l’esecutore del trasporto (ovviamente di rifiuti) sia un “ente” o una “impresa”;
  2. che non si tratti di rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico;
  3. che non si tratti di trasporti di modeste quantità (30 chili o 30 litri) eseguiti in modo occasionale e saltuario ed in proprio dal produttore dei rifiuti non pericolosi.

Proprio in merito al punto 3, ovvero “che non si tratti di trasporti di modeste quantità (30 chili o 30 litri) eseguiti in modo occasionale e saltuario ed in proprio dal produttore dei rifiuti non pericolosi, si è espressa la corte di cassazione con una sentenza del 16/05/2017 n. 24115, ritenendo opportuno integrare la fattispecie criminosa di cui all’art. 256 del D.lgs. 152/06.

La Corte ritiene che, la fattispecie criminosa debba avere carattere di continuità e perpetuità caratteristica tipica di un’attività commerciale, e non di una condotta di assoluta occasionalità.

Nel caso concreto, l’imputato era stato condannato per aver trasportato 100 kg di materiale ferroso in mancanza del titolo autorizzativo, si è visto riconoscere il carattere occasionale della condotta.

A questo punto più che dare risposte e commenti in merito, porrei l’attenzione su alcuni quesiti che da qui in avanti potrebbero sorgere, si sa per bene che una sentenza potrebbe fare giurisprudenza in materia per le successive controversie con tutti i pericolosi che da esso potrebbero insorgere….

 

  1. L’aver superato il limite quantitativo di kg 30 del rifiuto trasportato senza documento e titolo autorizzativo, come verrà gestito d’ora in avanti??? Si sa bene che di per se il peso iniziale del trasporto e il peso a destino dello stesso è già motivo di discussione e diatriba tra chi lavora e commercializza il rifiuto e chi sanziona e controlla…..
  2. Come riconoscere il carattere di occasionalità al momento del controllo???, ambulanti, tricicli ecc potrebbero trovare un ancora di speranza alla gestione non autorizzata del rifiuto….
  3. Il solo definire l’”occasionalità” come una non attività commerciale, basterà a rendere chiara la procedura sanzionatoria???

 

 

DOTT. ING. AMBIENTALE MOZZILLO ANTONIO